L'impianto fotovoltaico aziendale è un bene della stessa azienda. in questo modo è possibile richiedere il super ammortamento del 140% nel caso in cui l'impianto fotovoltaico stesso risulti essere installato in azienda nel 2016.
Il beneficio riguarda Irpef e Ires.
Chi lo stabilisce è la Legge di Stabilità 2016 e questo permettà alla tua azienda di essere maggiormente competitiva riducendo di molto i costi per l'acquisto di energia elettrica che verrà prodotto dal tuo impianto fotovoltaico.
Cosa prevede la norma?
La norma prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, i soggetti titolari di reddito d’impresa e i soggetti esercenti arti e professioni che, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi quali l'impianto fotovoltaico, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento.
Sostanzialmente, se il costo d’acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140.
Un altro punto molto importante è che i “super-ammortamenti al 140%” agevoleranno anche gli investimenti avviati prima del 15 ottobre 2015, purché la consegna o la spedizione avvengano a partire da questa data.
Inoltre per sfruttare al massimo il beneficio fiscale i beni strumentali non dovranno essere venduti prima della fine del periodo di ammortamento.
Andiamo ora ad analizzare quali sono i punti principali della nuova disciplina
Beni nuovi (o mai usati)
L’agevolazione interessa tutti i beni strumentali quali il fotovoltaico, i beni a più lunga vita utile con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e alcuni beni indicati nell’allegato alla norma di riferimento.
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Il criterio della consegna
Ai fini dell’agevolazione rilevano gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale considerato, ovvero dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, e a tal fine dovrebbero valere i criteri generali del TUIR e, quindi, la data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o di altro diritto reale).
Come indicato in precedenza, il beneficio consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione del 40%, con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria.
La vendita anticipata
In caso di cessione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento, nel determinare la plusvalenza/minusvalenza non si potrà tenere conto della maggiorazione del 40 per cento.
Ciò sta a significare che nel calcolare la differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato, quest’ultimo andrà computato come se il beneficio non fosse esistito, fermo restando le quote di ammortamento già dedotte.
La Deduzione nel modello Unico – La maggiorazione del 40% si calcola sul costo ammortizzabile. Quest’ultimo si determina ai sensi dell’articolo 110 del Tuir, comprendendovi gli oneri accessori di diretta imputazione (quali spese di trasporto, di installazione, di collaudo). Il costo va ridotto di eventuali contributi in conto impianti erogati all’impresa. Possono essere aggiunti al costo ammortizzabile gli interessi passivi capitalizzati , alle condizioni e nei limiti stabiliti dell’articolo 110, comma 1, lett. b) del Tuir, norma che richiama le corrette regole contabili. L’Iva indetraibile costituisce elemento accessorio del costo e rileva per il calcolo degli investimenti soggetti a credito di imposta, solamente qualora l’indetraibilità sia oggettiva (articolo 19-bis1, DPR n. 633/1972), ovvero totale o per pro-rata di detraibilità pari a zero (assenza di operazioni imponibili).
Il super ammortamento del 140% si effettua attraverso una variazione in diminuzione nel modello Unico, ed ha efficacia solo per la determinazione della base imponibile ai fini Ires o Irpef (non rileva ai fini Irap). Qualora la deduzione del 40% sia tale da generare una perdita fiscale, quest’ultima sarà ordinariamente riportabile dal contribuente. Il risparmio fiscale effettivo per i soggetti Ires è pari al (27,5% x 40%) = 11% del costo dell’investimento (a condizione che venga poi completato il processo di ammortamento). Per i contribuenti Irpef (imprese o professionisti), il risparmio è variabile, dipendendo dalla aliquota marginale del singolo contribuente.